Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte prima Disposizioni generali e istituzionali
Capitolo II L’Organizzazione europea dei brevetti
< Art. 4a Conferenza dei ministri degli Stati contraenti
> Art. 6 Sede

Art. 5 Statuto giuridico

(1)  L’Organizzazione possiede la personalità giuridica.

(2)  In ciascuno degli Stati contraenti, l’Organizzazione possiede la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione nazionale; essa può, in particolare, acquistare o vendere beni mobili e immobili e stare in giudizio.

(3)  Il Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti rappresenta l’Organizzazione.


Stato 2 luglio 2009
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali