Parte prima Disposizioni generali e istituzionali
Capitolo II L’Organizzazione europea dei brevetti
< Art. 4a Conferenza dei ministri degli Stati contraenti
> Art. 6 Sede
Art. 5 Statuto giuridico
(1) L’Organizzazione possiede la personalità giuridica.
(2) In ciascuno degli Stati contraenti, l’Organizzazione possiede la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione nazionale; essa può, in particolare, acquistare o vendere beni mobili e immobili e stare in giudizio.
(3) Il Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti rappresenta l’Organizzazione.
Stato 2 luglio 2009
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