Parte prima Disposizioni generali e istituzionali
Capitolo I Disposizioni generali
< Art. 4 Organizzazione europea dei brevetti
> Art. 5 Statuto giuridico
Art. 4a Conferenza dei ministri degli Stati contraenti
Una conferenza dei ministri degli Stati contraenti competenti in materia di brevetti si riunisce almeno ogni cinque anni per esaminare le questioni inerenti all’organizzazione e al sistema di brevetto europeo.
Stato 2 luglio 2009
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