Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte prima Disposizioni generali e istituzionali
Capitolo I Disposizioni generali
< Art. 3 Portata territoriale
> Art. 4a Conferenza dei ministri degli Stati contraenti

Art. 4 Organizzazione europea dei brevetti

(1)  Una organizzazione europea dei brevetti, denominata in appresso «Organizzazione», è istituita dalla presente convenzione. Essa gode dell’autonomia amministrativa e finanziaria.

(2)  Gli organi dell’Organizzazione sono:

a)
l’Ufficio europeo dei brevetti;
b)
il Consiglio d’amministrazione.

(3)  L’Organizzazione ha il compito di concedere i brevetti europei. Questo compito è assolto dall’Ufficio europeo dei brevetti sotto il controllo del Consiglio d’amministrazione.


Stato 2 luglio 2009
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