Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo V Disposizioni finanziarie
< Art. 38 Fondi propri dell’Organizzazione
> Art. 40 Importo delle tasse e dei versamenti Contributi finanziari eccezionali

Art. 39 Versamenti degli Stati contraenti in base alle tasse riscosse per il mantenimento in vigore dei brevetti europei

(1)  Ogni Stato contraente versa all’Organizzazione, per ogni tassa riscossa per il mantenimento in vigore di un brevetto europeo in questo Stato, una somma il cui importo corrisponde a una percentuale di detta tassa; la percentuale deve essere fissata dal Consiglio d’amministrazione, non può superare il 75 % ed è uniforme per tutti gli Stati contraenti. Tuttavia, se a detta percentuale corrisponde un importo inferiore ad un minimo uniforme fissato dal Consiglio d’amministrazione, lo Stato contraente versa questo minimo all’Organizzazione.

(2)  Ogni Stato contraente comunica all’Organizzazione tutti gli elementi ritenuti necessari dal Consiglio d’amministrazione per determinare l’importo di questi versamenti.

(3)  La data di scadenza dei versamenti è fissata dal Consiglio d’amministrazione.

(4)  Se un versamento non è integralmente effettuato alla scadenza, lo Stato contraente deve pagare degli interessi sull’importo non versato.


Stato 2 luglio 2009
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