Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte prima Disposizioni generali e istituzionali
Capitolo IV Il Consiglio d’amministrazione
< Art. 28 Ufficio direttivo
> Art. 30 Partecipazione di osservatori

Art. 29 Sessioni

(1)  Il Consiglio d’amministrazione si riunisce su convocazione del suo Presidente.

(2)  Il Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti partecipa alle deliberazioni.

(3)  Il Consiglio d’amministrazione tiene una sessione ordinaria una volta l’anno; inoltre, esso si riunisce su iniziativa del suo Presidente o su richiesta di un terzo degli Stati contraenti.

(4)  Il Consiglio d’amministrazione delibera su un ordine del giorno determinato, conformemente al regolamento interno.

(5)  Ogni questione la cui iscrizione č richiesta da uno Stato contraente alle condizioni previste dal regolamento interno viene iscritta all’ordine del giorno provvisorio.


Stato 2 luglio 2009
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