Parte prima Disposizioni generali e istituzionali
Capitolo I Disposizioni generali
< Art. 1 Diritto europeo per la concessione di brevetti
> Art. 3 Portata territoriale
Art. 2 Brevetto europeo
(1) I brevetti concessi a norma della presente convenzione sono denominati brevetti europei.
(2) In ciascuno degli Stati contraenti per i quali esso č concesso, il brevetto europeo ha gli stessi effetti ed č soggetto alle medesime regole di un brevetto nazionale concesso in questo Stato, salvo che la presente convenzione non disponga altrimenti.
Stato 2 luglio 2009
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