Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte prima Disposizioni generali e istituzionali
Capitolo III L’Ufficio europeo dei brevetti
< Art. 18 Divisioni di esame
> Art. 20 Divisione giuridica

Art. 19 Divisioni di opposizione

(1)  Le divisioni di opposizione sono competenti per esaminare le opposizioni ai brevetti europei.

(2)  Una divisione di opposizione si compone di tre esaminatori tecnici, di cui almeno due non devono aver partecipato alla procedura di concessione del brevetto contro il quale l’opposizione è diretta. Un esaminatore che abbia partecipato alla procedura di concessione del brevetto europeo non può assumere la presidenza. La divisione di opposizione può affidare a uno dei suoi membri il compito di istruire l’opposizione. La procedura orale è di competenza della divisione di opposizione. Se, a suo parere, la natura della decisione lo esige, la divisione di opposizione viene completata da un esaminatore giurista che non deve aver partecipato alla procedura di concessione del brevetto. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente della divisione di opposizione.


Stato 2 luglio 2009
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