Parte dodicesima Disposizioni finali
< Art. 177 Lingue della convenzione
> Art. 1 Campo d'applicazione il 2 luglio 2009
Art. 178 Trasmissioni e notificazioni
(1) Il governo della Repubblica federale di Germania prepara copie certificate conformi della presente convenzione e le trasmette ai governi degli Stati firmatari o aderenti.
(2) Il governo della Repubblica federale di Germania notifica ai governi degli Stati di cui al paragrafo 1:
- a)
- l’avvenuto deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione;
- b)
- ogni dichiarazione o notificazione pervenutagli in applicazione delle disposizioni dell’articolo 168;
- c)
- ogni denuncia pervenutagli in applicazione delle disposizioni dell’articolo 174 e la data in cui la denuncia prende effetto.
(3) Il governo della Repubblica federale di Germania fa registrare la presente convenzione presso la Segreteria dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Decisione del Consiglio d’amministrazione del 28 luglio 20011
in vigore dal 13 dicembre 2007
Stato 2 luglio 2009
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali