Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte dodicesima Disposizioni finali
< Art. 168 Campo d’applicazione territoriale
> Art. 170 Quota d’ammissione

Art. 169 Entrata in vigore

(1)  La presente convenzione entra in vigore tre mesi dopo l’avvenuto deposito dell’ultimo degli strumenti di ratifica o di adesione di sei Stati sul territorio dei quali il numero totale di domande di brevetto depositate nel 1970 ha raggiunto almeno 180 000 per il complesso di detti Stati.

(2)  Ogni ratifica o adesione successiva all’entrata in vigore della presente convenzione prende effetto il primo giorno del terzo mese che segue il deposito dello strumento di ratifica o di adesione.


Stato 2 luglio 2009
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