Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte prima Disposizioni generali e istituzionali
Capitolo III L’Ufficio europeo dei brevetti
< Art. 14 Lingue dell’Ufficio europeo dei brevetti, delle domande di brevetto europeo e di altri documenti
> Art. 16 Sezione di deposito

Art. 15 Organi incaricati delle procedure

Per l’applicazione delle procedure prescritte dalla presente convenzione, sono istituite presso l’Ufficio europeo dei brevetti:

a)
una sezione di deposito;
b)
divisioni di ricerca;
c)
divisioni di esame;
d)
divisioni d’opposizione;
e)
una divisione giuridica;
f)
commissioni di ricorso;
g)
una Commissione allargata di ricorso.

Stato 2 luglio 2009
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