Parte prima Disposizioni generali e istituzionali
Capitolo III L’Ufficio europeo dei brevetti
< Art. 14 Lingue dell’Ufficio europeo dei brevetti, delle domande di brevetto europeo e di altri documenti
> Art. 16 Sezione di deposito
Art. 15 Organi incaricati delle procedure
Per l’applicazione delle procedure prescritte dalla presente convenzione, sono istituite presso l’Ufficio europeo dei brevetti:
- a)
- una sezione di deposito;
- b)
- divisioni di ricerca;
- c)
- divisioni di esame;
- d)
- divisioni d’opposizione;
- e)
- una divisione giuridica;
- f)
- commissioni di ricorso;
- g)
- una Commissione allargata di ricorso.
Stato 2 luglio 2009
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