Parte nona Accordi particolari
< Art. 149 Designazione congiunta
> Art. 150 Applicazione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti
Art. 149a Altri accordi tra gli Stati contraenti
(1) La presente convenzione non pregiudica il diritto di tutti gli Stati contraenti, o di parte di essi, di concludere accordi particolari su tutte le questioni relative alle domande di brevetto europeo o ai brevetti europei che, in virtù della presente convenzione, sono rette e disciplinate dal diritto nazionale, quali in particolare:
- a)
- un accordo per l’istituzione di una corte dei brevetti europei comune agli Stati aderenti a tale accordo;
- b)
- un accordo per l’istituzione di un ente comune agli Stati aderenti a tale accordo che, su richiesta di tribunali o di autorità quasi giurisdizionali nazionali, emani pareri su questioni relative al diritto europeo dei brevetti o al diritto nazionale armonizzato con quest’ultimo;
- c)
- un accordo in base a cui gli Stati aderenti a tale accordo rinunciano completamente o parzialmente alla traduzione dei brevetti europei secondo l’articolo 65;
- d)
- un accordo in base a cui gli Stati aderenti a tale accordo prevedono che le traduzioni dei brevetti europei richieste giusta l’articolo 65 possono essere presentate all’Ufficio europeo dei brevetti e da questo pubblicate.
(2) Il Consiglio d’amministrazione è competente a decidere che:
- a)
- i membri delle commissioni di ricorso o della Commissione allargata di ricorso possano fare parte di una corte dei brevetti europei o di un ente comune e partecipare alle procedure avviate presso tale corte o ente in virtù di tale accordo;
- b)
- l’Ufficio europeo dei brevetti fornisca a un ente comune il personale di sostegno, i locali e i mezzi materiali necessari all’esercizio delle sue funzioni e che l’organizzazione assuma tutte o parte delle spese legate a tale ente.
Stato 2 luglio 2009
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali