Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte nona Accordi particolari
< Art. 148 Della domanda di brevetto europeo come oggetto di proprietà
> Art. 149a Altri accordi tra gli Stati contraenti

Art. 149 Designazione congiunta

(1)  Il gruppo di Stati contraenti può disporre che la designazione degli Stati del gruppo può essere effettuata soltanto congiuntamente e che la designazione di uno o più di detti Stati vale come designazione di tutti gli Stati.

(2)  Se l’Ufficio europeo dei brevetti è l’Ufficio designato ai sensi dell’articolo 153, paragrafo 1, il paragrafo 1 del presente articolo è applicabile se il richiedente indica nella domanda internazionale che egli intende ottenere un brevetto europeo per gli Stati del gruppo da lui designati o per uno solo di essi. La presente disposizione è parimenti applicabile quando il richiedente ha designato nella domanda internazionale uno Stato contraente di questo gruppo la cui legislazione prevede che una designazione di questo Stato ha gli effetti di una domanda di brevetto europeo.


Stato 2 luglio 2009
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