Parte prima Disposizioni generali e istituzionali
Capitolo III L’Ufficio europeo dei brevetti
< Art. 13 Controversie tra l’Organizzazione e gli agenti dell’Ufficio europeo dei brevetti
> Art. 15 Organi incaricati delle procedure
Art. 14 Lingue dell’Ufficio europeo dei brevetti, delle domande di brevetto europeo e di altri documenti
(1) Le lingue ufficiali dell’Ufficio europeo dei brevetti sono il tedesco, l’inglese e il francese.
(2) Ogni domanda di brevetto europeo deve essere depositata in una delle lingue ufficiali o, se è depositata in un’altra lingua, tradotta in una lingua ufficiale, conformemente al regolamento di esecuzione1. Durante l’intera procedura dinanzi all’Ufficio europeo dei brevetti, tale traduzione può essere resa conforme al testo originale della domanda. Se la traduzione richiesta non è stata presentata in tempo, la domanda è ritenuta ritirata.
(3) La lingua ufficiale dell’Ufficio europeo dei brevetti nella quale la domanda è stata depositata o tradotta deve essere utilizzata in tutte le procedure dinanzi all’Ufficio europeo dei brevetti, salvo diversa disposizione del regolamento di esecuzione.
(4) Le persone fisiche e giuridiche con domicilio o sede sul territorio di uno Stato contraente la cui lingua ufficiale è diversa dal tedesco, dall’inglese o dal francese, come pure i cittadini di tale Stato domiciliati all’estero possono depositare i documenti da fornire in una lingua ufficiale di tale Stato entro un termine stabilito. Devono tuttavia presentare una traduzione in una lingua ufficiale dell’Ufficio europeo dei brevetti conformemente al regolamento di esecuzione. Se un documento estraneo alla documentazione della domanda di brevetto europeo non è presentato nella lingua richiesta o se una traduzione richiesta non è presentata in tempo, il documento è considerato non ricevuto.
(5) Le domande di brevetto europeo sono pubblicate nella lingua della procedura.
(6) I fascicoli di brevetto europeo sono pubblicati nella lingua della procedura e contengono una traduzione delle rivendicazioni nelle altre due lingue ufficiali dell’Ufficio europeo dei brevetti.
(7) Sono pubblicati nelle tre lingue ufficiali dell’Ufficio europeo dei brevetti:
- a)
- il Bollettino europeo dei brevetti;
- b)
- la Gazzetta ufficiale dell’Ufficio europeo dei brevetti.
(8) Le iscrizioni nel Registro europeo dei brevetti vengono apportate nelle tre lingue ufficiali dell’Ufficio europeo dei brevetti. In caso di dubbio, fa fede l’iscrizione nella lingua della procedura.
1 RS 0.232.142.21