Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte ottava Incidenze sul diritto nazionale
Capitolo II Nullità e diritti anteriori
< Art. 138 Nullità dei brevetti europei
> Art. 140 Modelli di utilità e certificati di utilità nazionali

Art. 139 Diritti anteriori e diritti con la medesima data

(1)  In ogni Stato contraente designato, una domanda di brevetto europeo o un brevetto europeo è trattato dal punto di vista dei diritti anteriori, rispetto ad una domanda di brevetto nazionale o ad un brevetto nazionale, come se fosse una domanda di brevetto nazionale o un brevetto nazionale.

(2)  Una domanda di brevetto nazionale o un brevetto nazionale di uno Stato contraente è trattato dal punto di vista dei diritti anteriori, rispetto a un brevetto europeo che designa questo Stato contraente, come se questo brevetto europeo fosse un brevetto nazionale.

(3)  Ogni Stato contraente ha facoltà di decidere se ed a quali condizioni possano essere cumulate le protezioni conferite ad un’invenzione esposta tanto in una domanda di brevetto europeo o in un brevetto europeo quanto in una domanda di brevetto nazionale o in un brevetto nazionale con la medesima data di deposito o, se una priorità è rivendicata, la medesima data di priorità.


Stato 2 luglio 2009
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