Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte settima Disposizioni comuni
Capitolo III Rappresentanza
< Art. 134 Rappresentanza dinanzi all’Ufficio europeo dei brevetti
> Art. 135 Richiesta di trasformazione

Art. 134a Istituto dei mandatari abilitati dinanzi all’Ufficio europeo dei brevetti

(1)  Il Consiglio d’amministrazione č competente a emanare e modificare le disposizioni relative:

a)
all’Istituto dei mandatari abilitati presso l’Ufficio europeo dei brevetti, qui di seguito denominato Istituto;
b)
alla qualificazione e alla formazione richieste per l’ammissione all’esame europeo di idoneitā, e all’organizzazione delle prove di tale esame;
c)
al potere disciplinare esercitato dall’Istituto o dell’Ufficio europeo dei brevetti sui mandatari abilitati;
d)
all’obbligo di riservatezza del mandatario abilitato e al suo diritto di rifiutarsi di divulgare, nelle procedure dinanzi all’Ufficio europeo dei brevetti, le comunicazioni con il suo cliente o con altre persone.
(2)  Tutte le persone iscritte nella lista dei mandatari abilitati di cui all’articolo 134 paragrafo 1 sono membri dell’Istituto.

Stato 2 luglio 2009
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