Parte settima Disposizioni comuni
Capitolo III Rappresentanza
< Art. 134 Rappresentanza dinanzi all’Ufficio europeo dei brevetti
> Art. 135 Richiesta di trasformazione
Art. 134a Istituto dei mandatari abilitati dinanzi all’Ufficio europeo dei brevetti
(1) Il Consiglio d’amministrazione č competente a emanare e modificare le disposizioni relative:
- a)
- all’Istituto dei mandatari abilitati presso l’Ufficio europeo dei brevetti, qui di seguito denominato Istituto;
- b)
- alla qualificazione e alla formazione richieste per l’ammissione all’esame europeo di idoneitā, e all’organizzazione delle prove di tale esame;
- c)
- al potere disciplinare esercitato dall’Istituto o dell’Ufficio europeo dei brevetti sui mandatari abilitati;
- d)
- all’obbligo di riservatezza del mandatario abilitato e al suo diritto di rifiutarsi di divulgare, nelle procedure dinanzi all’Ufficio europeo dei brevetti, le comunicazioni con il suo cliente o con altre persone.
- (2) Tutte le persone iscritte nella lista dei mandatari abilitati di cui all’articolo 134 paragrafo 1 sono membri dell’Istituto.
Stato 2 luglio 2009
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali