Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte settima Disposizioni comuni
Capitolo III Rappresentanza
< Art. 133 Principi generali relativi alla rappresentanza
> Art. 134a Istituto dei mandatari abilitati dinanzi all’Ufficio europeo dei brevetti

Art. 134 Rappresentanza dinanzi all’Ufficio europeo dei brevetti

(1)  La rappresentanza di persone fisiche o giuridiche nelle procedure istituite dalla presente convenzione può essere assunta soltanto da mandatari iscritti in una lista tenuta dall’Ufficio europeo dei brevetti.

(2)  Può essere iscritta nella lista dei mandatari abilitati qualsiasi persona fisica che:

a)
possiede la cittadinanza di uno Stato contraente;
b)
ha il domicilio professionale e il posto di lavoro in uno Stato contraente; e
c)
ha superato l’esame europeo d’idoneità.

(3)  Per un anno a decorrere dalla data in cui prende effetto l’adesione di uno Stato alla presente convenzione, può chiedere di essere iscritta nella lista dei mandatari abilitati qualsiasi persona fisica che:

a)
possiede la cittadinanza di uno Stato contraente;
b)
ha il domicilio professionale e il posto di lavoro in uno Stato che ha aderito alla presente convenzione; e
c)
è abilitata a rappresentare, in materia di brevetti d’invenzione, persone fisiche e giuridiche dinanzi al servizio centrale della proprietà industriale di tale Stato. Qualora tale abilitazione non sia subordinata all’esigenza di una speciale qualifica professionale, la persona in questione deve aver agito correntemente in tale Stato in veste di mandatario per almeno cinque anni.

(4)  L’iscrizione è effettuata su presentazione di una richiesta corredata da attestati comprovanti che le condizioni di cui al paragrafo 2 e 3 sono soddisfatte.

(5)  Le persone iscritte nella lista dei mandatari abilitati sono autorizzate ad agire in ogni procedura istituita dalla presente convenzione.

(6)  Per l’esercizio dell’attività di mandatario abilitato, ogni persona iscritta nella lista dei mandatari abilitati è autorizzata ad avere un domicilio professionale in ogni Stato contraente in cui si svolgono le procedure istituite dalla presente convenzione, tenuto conto del protocollo sull’accentramento1 allegato alla presente convenzione. Le autorità di tali Stati possono ritirare l’autorizzazione soltanto in casi particolari e a norma della legislazione nazionale in materia di ordine pubblico e di pubblica sicurezza. Prima che venga adottato un tale provvedimento, dev’essere consultato il Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti.

(7)  Il Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti può accordare una deroga:

a)
alla condizione di cui al paragrafo 2 lettera a o al paragrafo 3 lettera a, in presenza di circostanze particolari;
b)
alla condizione di cui al paragrafo 3 lettera c secondo periodo, se il candidato fornisce la prova di aver acquisito in altro modo le qualificazioni richieste.

(8)  Nelle procedure istituite dalla presente convenzione può assumere la rappresentanza, alla stregua di un mandatario abilitato, anche qualsiasi avvocato abilitato a esercitare in uno Stato contraente e avente ivi il suo domicilio professionale, nella misura in cui può agire in tale Stato in veste di mandatario in materia di brevetti d’invenzione. Sono applicabili le disposizioni del paragrafo 6.



Stato 2 luglio 2009
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