Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte prima Disposizioni generali e istituzionali
Capitolo III L’Ufficio europeo dei brevetti
< Art. 12 Doveri d’ufficio
> Art. 14 Lingue dell’Ufficio europeo dei brevetti, delle domande di brevetto europeo e di altri documenti

Art. 13 Controversie tra l’Organizzazione e gli agenti dell’Ufficio europeo dei brevetti

(1)  Gli agenti o gli ex agenti dell’Ufficio europeo dei brevetti, o i loro aventi causa possono adire il Tribunale amministrativo dell’Organizzazione internazionale del lavoro per le controversie che li oppongono all’Organizzazione europea dei brevetti, conformemente allo statuto di detto Tribunale e entro i limiti e le condizioni fissati nello statuto dei funzionari o nel regolamento relativo alle pensioni o risultanti dal regime applicabile agli altri agenti.

(2)  Un ricorso č ricevibile soltanto se l’interessato ha esaurito tutte le possibilitā di ricorso offerte dallo statuto dei funzionari, dal regolamento relativo alle pensioni o dal regime applicabile agli altri agenti.


Stato 2 luglio 2009
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