Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte settima Disposizioni comuni
Capitolo II Informazione del pubblico e degli organi ufficiali
< Art. 128 Consultazione pubblica
> Art. 130 Scambio di informazioni

Art. 129 Pubblicazioni periodiche

L’Ufficio europeo dei brevetti pubblica periodicamente:

a)
un Bollettino europeo dei brevetti, contenente le indicazioni la cui pubblicazione č prescritta dalla presente convenzione, dal regolamento di esecuzione o dal Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti;
b)
una Gazzetta ufficiale, contenente le comunicazioni e le informazioni di carattere generale da parte del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti e qualsiasi altra pubblicazione relativa alla presente convenzione e alla sua applicazione.

Stato 2 luglio 2009
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali