Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte prima Disposizioni generali e istituzionali
Capitolo III L’Ufficio europeo dei brevetti
< Art. 11 Nomina degli alti funzionari
> Art. 13 Controversie tra l’Organizzazione e gli agenti dell’Ufficio europeo dei brevetti

Art. 12 Doveri d’ufficio

Gli agenti dell’Ufficio europeo dei brevetti sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare né utilizzare le informazioni che, per la loro natura, sono coperte dal segreto professionale.


Stato 2 luglio 2009
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