Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte settima Disposizioni comuni
Capitolo I Disposizioni generali relative alla procedura
< Art. 118 Unicità della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo
> Art. 120 Termini

Art. 119 Notifica

Le decisioni, le citazioni, gli avvisi e le comunicazioni sono notificati d’ufficio dall’Ufficio europeo dei brevetti, conformemente al regolamento di esecuzione. Qualora circostanze eccezionali lo esigano, si può procedere alle notifiche per il tramite dei servizi centrali della proprietà industriale degli Stati contraenti.


Stato 2 luglio 2009
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali