Parte sesta Procedura di ricorso
< Art. 112 Decisione o parere della Commissione allargata di ricorso
> Art. 113 Base delle decisioni
Art. 112a Richiesta di revisione da parte della Commissione allargata di ricorso
(1) Ogni parte della procedura di ricorso lesa dalla decisione di una commissione di ricorso può presentare una richiesta di revisione della decisione dinanzi alla Commissione allargata di ricorso.
(2) La richiesta può fondarsi soltanto su uno dei motivi seguenti:
- a)
- un membro della commissione di ricorso ha partecipato alla decisione violando l’articolo 24 paragrafo 1 o ignorando l’esclusione decisa giusta l’articolo 24 paragrafo 4;
- b)
- ha partecipato alla decisione una persona che non è stata nominata membro della commissione di ricorso;
- c)
- la procedura di ricorso è stata viziata da una violazione fondamentale dell’articolo 113;
- d)
- la procedura di ricorso è stata viziata da un altro grave vizio di procedura indicato nel regolamento di esecuzione; oppure
- e)
- un reato accertato e previsto dal regolamento di esecuzione avrebbe potuto incidere sulla decisione.
(3) La richiesta di revisione non produce effetto sospensivo.
(4) La richiesta deve essere presentata e motivata conformemente al regolamento di esecuzione. Le richieste basate sul paragrafo 2 lettere a–d devono essere presentate entro due mesi a decorrere dalla notifica della decisione della commissione di ricorso. Le richieste basate sul paragrafo 2 lettera e devono essere presentate entro due mesi dall’accertamento del reato e in ogni caso non più di cinque anni dopo la notifica della decisione della commissione di ricorso. La richiesta di revisione è considerata presentata soltanto a pagamento avvenuto della tassa dovuta.
(5) La Commissione allargata di ricorso esamina la richiesta di revisione conformemente al regolamento di esecuzione. Se la richiesta è fondata, la Commissione allargata di ricorso annulla la decisione impugnata e ordina, conformemente al regolamento di esecuzione, di riaprire la procedura davanti alle commissioni di ricorso.
(6) Chiunque, nel periodo intercorrente tra la decisione impugnata della commissione di ricorso e la pubblicazione della menzione della decisione della Commissione allargata di ricorso sulla richiesta di revisione, abbia in buona fede incominciato a utilizzare o fatto dei preparativi effettivi e seri per utilizzare, in uno Stato contraente designato, l’invenzione oggetto di una domanda di brevetto europeo pubblicata o di un brevetto europeo, può continuare a utilizzare a titolo gratuito tale invenzione nella sua azienda o per i bisogni della sua azienda.