Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte sesta Procedura di ricorso
< Art. 111 Decisione sul ricorso
> Art. 112a Richiesta di revisione da parte della Commissione allargata di ricorso

Art. 112 Decisione o parere della Commissione allargata di ricorso

(1)  Per garantire l’applicazione uniforme del diritto ovvero se sorge una questione giuridica d’importanza fondamentale si presenta:

a)
la commissione di ricorso, sia d’ufficio, sia a richiesta di parte, si rivolge nel corso della procedura alla Commissione allargata di ricorso quando ritiene necessaria una decisione a tal fine. Se la commissione di ricorso respinge la richiesta, essa deve motivare il suo rifiuto nella sua decisione finale;
b)
il Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti può sottoporre una questione di diritto alla Commissione allargata di ricorso qualora due commissioni di ricorso abbiano emesso decisioni divergenti su questa questione.

(2)  Nei casi di cui ai paragrafi 1, lettera a, le parti della procedura di ricorso sono parti della procedura dinanzi alla Commissione allargata di ricorso.

(3)  La decisione della Commissione allargata di ricorso contemplata al paragrafo 1, lettera a, vincola la camera di ricorso per il ricorso pendente.


Stato 2 luglio 2009
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