Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte prima Disposizioni generali e istituzionali
Capitolo III L’Ufficio europeo dei brevetti
< Art. 10 Direzione
> Art. 12 Doveri d’ufficio

Art. 11 Nomina degli alti funzionari

(1)  Il Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti è nominato dal Consiglio d’amministrazione.

(2)  I Vicepresidenti sono nominati dal Consiglio d’amministrazione, sentito il Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti.

(3)  I membri delle commissioni di ricorso e della Commissione allargata di ricorso, inclusi i loro presidenti, sono nominati dal Consiglio d’amministrazione su proposta del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti. Essi possono essere riconfermati nelle loro funzioni dal Consiglio d’amministrazione, sentito il Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti.

(4)  Il Consiglio d’amministrazione esercita il potere disciplinare sugli agenti di cui ai paragrafi 1–3.

(5)  Il Consiglio d’amministrazione, sentito il Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, può nominare in qualità di membri della Commissione allargata di ricorso anche giuristi appartenenti a tribunali nazionali o ad autorità quasi giurisdizionali degli Stati contraenti, che possono continuare a esercitare le loro funzioni giudiziarie a livello nazionale. Sono nominati per un periodo di tre anni e possono essere riconfermati nelle loro funzioni.


Stato 2 luglio 2009
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