Parte sesta Procedura di ricorso
< Art. 108 Termine e forma
> Art. 110 Esame del ricorso
Art. 109 Revisione pregiudiziale
(1) Se l’organo la cui decisione č impugnata ritiene che il ricorso č ricevibile e fondato, essa deve rettificare la decisione. Questa disposizione non č applicabile quando la procedura oppone il ricorrente ad un’altra parte.
(2) Se la rettifica della decisione non č fatta entro un mese a decorrere dal ricevimento della memoria di motivazione, il ricorso deve essere deferito immediatamente alla commissione di ricorso, senza pronunciarsi sul merito.
Stato 2 luglio 2009
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