Parte quinta Procedura di opposizione e di limitazione
< Art. 104 Spese
> Art. 105a Richiesta di limitazione o di revoca
Art. 105 Intervento del contraffattore presunto
(1) Chiunque può, scaduto il termine di opposizione, intervenire nella procedura di opposizione conformemente al regolamento di esecuzione, a condizione che fornisca la prova:
- a)
- di essere convenuto per contraffazione di tale brevetto; oppure
- b)
- di aver promosso azione d’accertamento contro il titolare del brevetto per far constatare che non sussiste contraffazione, dopo aver ricevuto l’ingiunzione del titolare di porre fine alla presunta contraffazione del brevetto.
(2) L’intervento è assimilato a un’opposizione.
Stato 2 luglio 2009
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