Parte prima Disposizioni generali e istituzionali
Capitolo III L’Ufficio europeo dei brevetti
< Art. 9 Responsabilità
> Art. 11 Nomina degli alti funzionari
Art. 10 Direzione
(1) La direzione dell’Ufficio europeo dei brevetti è assunta dal Presidente, che è responsabile dell’attività dell’Ufficio davanti il Consiglio d’amministrazione.
(2) A tale scopo, il Presidente ha in particolare le competenze seguenti:
- a)
- prende tutti i provvedimenti necessari per il funzionamento dell’Ufficio europeo dei brevetti, comprese l’adozione di norme amministrative interne e la pubblicazione di comunicazioni destinate al pubblico;
- b)
- determina, qualora la presente convenzione non contenga disposizioni in merito, le formalità che devono essere adempiute rispettivamente presso l’Ufficio europeo dei brevetti a Monaco o presso la succursale dell’Aia;
- c)
- può sottoporre al Consiglio d’amministrazione proposte di modifica della presente convenzione, come pure progetti di norme d’attuazione o di decisioni che sono di competenza del Consiglio d’amministrazione;
- d)
- prepara ed esegue il bilancio preventivo ed eventuali bilanci rettificati o suppletivi;
- e)
- sottopone ogni anno un rapporto di attività al Consiglio d’amministrazione;
- f)
- esercita l’autorità gerarchica sul personale;
- g)
- fatte salve le disposizioni dell’articolo 11, nomina gli agenti e decide in merito alla loro promozione;
- h)
- esercita il potere disciplinare sugli agenti non contemplati dall’articolo 11 e può proporre al Consiglio d’amministrazione sanzioni disciplinari nei riguardi degli agenti di cui all’articolo 11, paragrafi 2 e 3;
- i)
- egli può delegare i suoi poteri.
(3) Il Presidente è assistito da Vicepresidenti. In caso di assenza o d’impedimento del Presidente, uno dei Vicepresidenti ne assume le funzioni secondo la procedura fissata dal Consiglio d’amministrazione.
Stato 2 luglio 2009
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