Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte prima Disposizioni generali e istituzionali
Capitolo III L’Ufficio europeo dei brevetti
< Art. 9 Responsabilità
> Art. 11 Nomina degli alti funzionari

Art. 10 Direzione

(1)  La direzione dell’Ufficio europeo dei brevetti è assunta dal Presidente, che è responsabile dell’attività dell’Ufficio davanti il Consiglio d’amministrazione.

(2)  A tale scopo, il Presidente ha in particolare le competenze seguenti:

a)
prende tutti i provvedimenti necessari per il funzionamento dell’Ufficio europeo dei brevetti, comprese l’adozione di norme amministrative interne e la pubblicazione di comunicazioni destinate al pubblico;
b)
determina, qualora la presente convenzione non contenga disposizioni in merito, le formalità che devono essere adempiute rispettivamente presso l’Ufficio europeo dei brevetti a Monaco o presso la succursale dell’Aia;
c)
può sottoporre al Consiglio d’amministrazione proposte di modifica della presente convenzione, come pure progetti di norme d’attuazione o di decisioni che sono di competenza del Consiglio d’amministrazione;
d)
prepara ed esegue il bilancio preventivo ed eventuali bilanci rettificati o suppletivi;
e)
sottopone ogni anno un rapporto di attività al Consiglio d’amministrazione;
f)
esercita l’autorità gerarchica sul personale;
g)
fatte salve le disposizioni dell’articolo 11, nomina gli agenti e decide in merito alla loro promozione;
h)
esercita il potere disciplinare sugli agenti non contemplati dall’articolo 11 e può proporre al Consiglio d’amministrazione sanzioni disciplinari nei riguardi degli agenti di cui all’articolo 11, paragrafi 2 e 3;
i)
egli può delegare i suoi poteri.

(3)  Il Presidente è assistito da Vicepresidenti. In caso di assenza o d’impedimento del Presidente, uno dei Vicepresidenti ne assume le funzioni secondo la procedura fissata dal Consiglio d’amministrazione.


Stato 2 luglio 2009
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