< Art. 5
> Art. 7
Art. 6
Le azioni legali per la violazione del presente trattato possono essere intentate davanti ai tribunali degli Stati contraenti, non soltanto da persone e società che, secondo la legislazione degli Stati contraenti, hanno la facoltà di introdurle, ma anche da associazioni e gruppi che rappresentino i produttori, fabbricanti, commercianti o consumatori interessati e che abbiano altresì la propria sede in uno degli Stati contraenti, sempre che la legislazione dello Stato in cui essi hanno la loro sede riconosca loro la facoltà di agire in materia civile. Alle stesse condizioni, essi possono far valere diritti e rimedi giuridici in procedura penale, nella misura prevista dalla legislazione dello Stato nel quale la procedura si svolge.
Stato 11. luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali