< Art. 6
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Art. 6bis
(1) I paesi dell’Unione s’impegnano a rifiutare o a invalidare, sia d’ufficio, se la legislazione del paese lo consente, sia a richiesta dell’interessato, la registrazione e a vietare l’uso di un marchio di fabbrica o di commercio che sia la riproduzione, l’imitazione o la traduzione, atte a produrre confusione, di un marchio che l’autorità competente dei paese della registrazione o dell’uso stimerà essere ivi notoriamente conosciuto già come marchio di una persona ammessa al beneficio della presente Convenzione e usato per prodotti identici o simili. Lo stesso dicasi quando la parte essenziale del marchio costituisce la riproduzione d’un marchio notoriamente conosciuto o un’imitazione atta a creare confusione con esso.
(2) Un termine minimo dì cinque anni decorrenti dalla data della registrazione dovrà essere concesso per richiedere la cancellazione d’un tale marchio. I paesi dell’Unione hanno la facoltà di prevedere un termine entro il quale il divieto dell’uso dovrà essere richiesto.
(3) Non sarà fissato alcun termine per richiedere la cancellazione o il divieto d’uso dei marchi registrati o utilizzati in mala fede.