Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

0.231.0

Traduzione1

Convenzione universale
del diritto di autore2

Conchiusa a Ginevra il 6 settembre 1952
Approvata dall’Assemblea federale il 22 giugno 19553
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 30 dicembre 1955
Entrata in vigore per la Svizzera il 30 marzo 1956

(Stato 15  aprile 2010)

Gli Stati contraenti,

Animati dal desiderio di assicurare in tutti i paesi la protezione del diritto di autore sulle opere letterarie, scientifiche e artistiche,

Convinti che un regime di protezione dei diritti degli autori adatto a tutte le nazioni ed espresso in una convenzione universale, aggiungendosi ai sistemi internazionali già in vigore, senza portare ad essi offesa, è tale da assicurare il rispetto dei diritti della persona umana e favorire lo sviluppo delle lettere, delle scienze e delle arti,

Persuasi che tale regime universale di protezione dei diritti degli autori renderà più facile la diffusione delle opere dell’ingegno e contribuirà ad una migliore comprensione internazionale,

Hanno convenuto quanto segue:

Art. I

Art. II

Art. III

Art. IV

Art. V

Art. VI

Art. VII

Art. VIII

Art. IX

Art. X

Art. XI

Art. XII

Art. XIII

Art. XIV

Art. XV

Art. XVI

Art. XVII

Art. XVIII

Art. XIX

Art. XX

Art. XXI

Dichiarazione allegata relativa all’articolo XVII

Gli Stati membri dell’Unione internazionale per la protezione delle opere letterarie e artistiche, che partecipano alla Convenzione universale del diritto di autore, desiderando rafforzare le loro mutue relazioni sulla base della predetta Unione ed evitare qualsiasi conflitto che possa sorgere dalla coesistenza della Convenzione di Berna4 e della Convenzione universale,

Hanno, di comune accordo, accettato il contenuto della seguente dichiarazione:

a.
le opere che, a norma della Convenzione di Berna, hanno come paese di origine un paese che abbia abbandonato, dopo il 1° gennaio 1951, l’Unione internazionale creata mediante questa Convenzione, non saranno protette dalla Convenzione universale del diritto di autore nei paesi dell’Unione di Berna;
b.
la Convenzione universale del diritto di autore non sarà applicabile, nei rapporti tra i paesi legati dalla Convenzione di Berna, per quanto riguarda la protezione delle opere che, a norma della detta Convenzione di Berna, hanno come paese di origine uno dei paesi dell’Unione internazionale creata mediante tale Convenzione.

Risoluzione concernente l’articolo XI

La Conferenza intergovernativa del diritto di autore,

Considerate le questioni relative al Comitato intergovernativo previsto dall’articolo XI della Convenzione universale del diritto d’autore, decide come appresso:

1.  I primi membri del Comitato saranno i rappresentanti dei dodici Stati seguenti, in numero di un rappresentante e di un supplente designato da ciascuno dei detti Stati: Argentina, Brasile, Francia, Germania, Giappone, India, Italia, Messico, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti d’America e Svizzera.

2.  Il Comitato sarà costituito non appena la Convenzione sarà entrata in vigore in conformità dell’articolo XI di questa Convenzione.

3.  Il Comitato eleggerà un presidente ed un vicepresidente. Esso formerà il proprio regolamento interno, che dovrà assicurare l’applicazione delle seguenti norme:

a.
la durata normale del mandato dei rappresentanti sarà di sei anni, con rinnovazione del terzo ogni due anni;
b.
prima della scadenza della durata del mandato di ciascun membro, il Comitato deciderà quali siano gli Stati che cesseranno di avere dei rappresentanti nel suo seno e gli Stati che saranno chiamati a designare dei rappresentanti; cesseranno in primo luogo di avere dei rappresentanti nel Comitato gli Stati che non avranno ratificato, accettato o aderito; c. sarà tenuto conto di una equa rappresentanza delle diverse parti del mondo; ed esprime il voto che l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura assicuri la Segreteria del Comitato.

In fede di quanto sopra, i sottoscritti, avendo depositato i loro rispettivi pieni poteri, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto in Ginevra, il sei settembre 1952, in unico esemplare.

(Seguono le firme)

Protocollo annesso 1 concernente la protezione delle opere degli apolidi e dei rifugiati

Gli Stati che sono parti nella Convenzione universale per la protezione del diritto di autore (indicata in seguito col nome di «Convenzione») e che diventano Parti in questo Protocollo,

hanno convenuto le seguenti disposizioni:

1.  Gli apolidi e i rifugiati che hanno residenza abituale in uno Stato contraente sono, ai fini dell’applicazione della presente Convenzione, assimilati ai cittadini del detto Stato.

2.
a. Il presente Protocollo sarà firmato e sottoposto alla ratifica o all’accettazione degli Stati firmatari, e vi si potrà aderire, in conformità delle disposizioni dell’Articolo VIII della Convenzione.
b.
Il presente Protocollo entrerà in vigore in ciascuno Stato alla data del deposito del relativo istrumento di ratifica, di accettazione o di adesione, a condizione che tale Stato già sia Parte nella Convenzione.

In fede di quanto sopra, i sottoscritti debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Ginevra il 6 settembre 1952, in francese, in inglese e in spagnolo, facendo fede tutti e tre i testi, in unico esemplare che sarà depositato presso il Direttore generale dell’Unesco, che ne invierà una copia certificata conforme agli Stati firmatari, al Consiglio federale svizzero, nonché al Segretario generale delle Nazioni Unite per la registrazione a sua cura.

(Seguono le firme)

Protocollo annesso 2 concernente l’applicazione della Convenzione a opere di alcune organizzazioni internazionali

Gli Stati che sono parti nella Convenzione universale per la protezione del diritto di autore (indicata in seguito col nome di «Convenzione») e che diventano Parti in questo Protocollo,

hanno convenuto le seguenti disposizioni:

1.
a. la protezione prevista nell’alinea 1 dell’Articolo II della Convenzione universale per la protezione del diritto di autore si applica alle opere pubblicate per la prima volta dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, dalle Istituzioni specializzate collegate alle Nazioni Unite oppure dall’Organizzazione degli Stati Americani.
b.
Parimenti, la protezione prevista nell’alinea 2 dell’articolo II della Convenzione si applica alle predette organizzazioni o istituzioni.
2.
a. Il presente Protocollo sarà firmato e sottoposto alla ratifica o all’accettazione degli Stati firmatari, e vi si potrà aderire, in conformità delle disposizioni dell’articolo VIII della Convenzione.
b.
Il presente Protocollo entrerà in vigore in ciascuno Stato alla data del deposito del relativo istrumento di ratifica, di accettazione o di adesione, a condizione che tale Stato già sia Parte nella Convenzione.

In fede di quanto sopra, i sottoscritti debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Ginevra, il 6 settembre 1952, in francese, in inglese e in spagnolo, facendo fede tutti e tre i testi, in unico esemplare che sarà depositato presso il Direttore generale dell’Unesco, che ne invierà una copia certificata conforme agli Stati firmatari, al Consiglio federale svizzero, nonché al Segretario generale delle Nazioni Unite per la registrazione a sua cura.

(Seguono le firme)


Campo d’applicazione il 15 aprile 20105

Stati partecipanti

Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Albania

  4 novembre

2003

  4 febbraio

2004

Algeria

28 maggio

1973 A

28 agosto

1973

Andorra a

22 gennaio

1953

16 settembre

1955

Arabia Saudita

13 aprile

1994 A

13 luglio

1994

Argentina b

13 novembre

1957

13 febbraio

1958

Australia a

1° febbraio

1969

1° maggio

1969

Austria a

  2 aprile

1957

  2 luglio

1957

Azerbaigian

  7 aprile

1997 S

21 dicembre

1991

Bahamas

13 luglio

1976 S

10 luglio

1973

Bangladeshc

  5 maggio

1975 A

  5 agosto

1975

Barbados

18 marzo

1983 A

18 giugno

1983

Belgio a

31 maggio

1960

31 agosto

1960

Belize

1° dicembre

1982 S

21 settembre

1981

Belarus

29 marzo

1994 S

21 dicembre

1991

Bolivia a

22 dicembre

1989 A

22 marzo

1990

Bosnia - Erzegovina a

12 luglio

1993 S

  6 marzo

1992

Brasile a

13 ottobre

1959

13 gennaio

1960

Bulgaria

  7 marzo

1975 A

  7 giugno

1975

Cambogia a

  3 agosto

1953 A

16 settembre

1955

Camerun

1° febbraio

1973 A

1° maggio

1973

Canada d

10 maggio

1962

10 agosto

1962

Ceca, Repubblica e

26 marzo

1993 S

1° gennaio

1993

Cile f

18 gennaio

1955

16 settembre

1955

Cina

30 luglio

1992 A

30 ottobre

1992

Hong Kong

  9 giugno

1997

1° luglio

1997

Ciproc

19 settembre

1990 A

19 dicembre

1990

Colombia

18 marzo

1976 A

18 giugno

1976

Corea (Sud) c

1° luglio

1987 A

1° ottobre

1987

Costa Rica a

  7 dicembre

1954 A

16 settembre

1955

Croazia

  6 luglio

1992 S

  8 ottobre

1991

Cuba b

18 marzo

1957

18 giugno

1957

Danimarca a

  9 novembre

1961

  9 febbraio

1962

Dominicana, Repubblica

  8 febbraio

1983 A

  8 maggio

1983

Ecuador b

  5 marzo

1957 A

  5 giugno

1957

El Salvador c

29 dicembre

1978 A

29 marzo

1979

Figi

13 dicembre

1971 S

10 ottobre

1970

Finlandia a

16 gennaio

1963

16 aprile

1963

Francia a

14 ottobre

1955

14 gennaio

1956

Guadalupa

16 novembre

1955 A

14 gennaio

1956

Guayana Francese

16 novembre

1955 A

14 gennaio

1956

Martinica

16 novembre

1955 A

14 gennaio

1956

Riunione

16 novembre

1955 A

14 gennaio

1956

Germania a

  3 giugno

1955

16 settembre

1955

Ghana a

22 maggio

1962 A

22 agosto

1962

Giappone a

28 gennaio

1956

28 aprile

1956

Grecia a

24 maggio

1963 A

24 agosto

1963

Guatemala a

28 luglio

1964

28 ottobre

1964

Guinea c

13 agosto

1981 A

13 novembre

1981

Haiti a

1° settembre

1954

16 settembre

1955

India a

21 ottobre

1957

21 gennaio

1958

Irlanda a

20 ottobre

1958

20 gennaio

1959

Islanda

18 settembre

1956 A

18 dicembre

1956

Israele a

  6 aprile

1955

16 settembre

1955

Italia a

24 ottobre

1956

24 gennaio

1957

Kazakistan

  6 agosto

1992 S

21 dicembre

1991

Kenya a

  7 giugno

1966 A

  7 settembre

1966

Laos a

19 agosto

1954 A

16 settembre

1955

Libano a

17 luglio

1959 A

17 ottobre

1959

Liberia b

27 aprile

1956

27 luglio

1956

Liechtenstein b

22 ottobre

1958 A

22 gennaio

1959

Lussemburgo a

15 luglio

1955

15 ottobre

1955

Macedonia a

30 aprile

1997 S

17 novembre

1991

Malawi

26 luglio

1965 A

26 ottobre

1965

Malta

19 agosto

1968 A

19 novembre

1968

Marocco a

  8 febbraio

1972 A

  8 maggio

1972

Maurizio a

20 agosto

1970 S

12 marzo

1968

Messico f

12 febbraio

1957

12 maggio

1957

Moldova

23 giugno

1997 S

21 dicembre

1991

Monaco b

16 giugno

1955

16 settembre

1955

Montenegro a

26 aprile

2007 S

  3 giugno

2006

Nicaragua a

16 maggio

1961

16 agosto

1961

Niger c

15 febbraio

1989 A

15 maggio

1989

Nigeria

14 novembre

1961 A

14 febbraio

1962

Norvegia a

23 ottobre

1962

23 gennaio

1963

Nuova Zelanda a

11 giugno

1964 A

11 settembre

1964

Isole Cook

11 giugno

1964 A

11 settembre

1964

Niue

11 giugno

1964 S

11 settembre

1964

Tokelau

11 giugno

1964 A

11 settembre

1964

Paesi Bassi a

22 marzo

1967

22 giugno

1967

Pakistan a

28 aprile

1954 A

16 settembre

1955

Panama a

17 luglio

1962 A

17 ottobre

1962

Paraguay a

11 dicembre

1961 A

11 marzo

1962

Perù c

16 luglio

1963

16 ottobre

1963

Polonia c

  9 dicembre

1976 A

  9 marzo

1977

Portogallo a

25 settembre

1956

25 dicembre

1956

Regno Unito a

27 giugno

1957

27 settembre

1957

Bermuda

1° dicembre

1961 A

1° marzo

1962

Gibilterra

1° dicembre

1961 A

1° marzo

1962

Isola di Man

1° dicembre

1961 A

1° marzo

1962

Isole Caimane

11 marzo

1966 A

11 giugno

1966

Isole Falkland

26 aprile

1963 A

26 luglio

1963

Isole Vergini Britanniche

26 aprile

1963 A

26 luglio

1963

Montserrat

  6 ottobre

1964 A

  6 gennaio

1965

Sant’Elena

29 ottobre

1963 A

29 gennaio

1964

Ruanda a

10 agosto

1989 A

10 novembre

1989

Russia

27 febbraio

1973 A

27 maggio

1973

Saint Vincent e Grenadine c

22 gennaio

1985 S

27 ottobre

1979

Santa Sede a

  5 luglio

1955

  5 ottobre

1955

Senegal c

  9 aprile

1974 A

  9 luglio

1974

Serbia a

11 settembre

2001 S

27 aprile

1992

Slovacchia e

31 marzo

1993 S

1° gennaio

1993

Slovenia a

  5 novembre

1992 S

25 giugno

1991

Spagnae

27 ottobre

1954

16 settembre

1955

Sri Lanka a

25 ottobre

1983 A

25 gennaio

1984

Stati Uniti a

  6 dicembre

1954

16 settembre

1955

Guam

17 maggio

1957 A

17 agosto

1957

Isole Vergini Americane

  6 dicembre

1954 A

16 settembre

1955

Portorico

  6 dicembre

1954 A

16 settembre

1955

Zona del canale di Panama

16 dicembre

1954 A

16 settembre

1955

Svezia a

1° aprile

1961

1° luglio

1961

Svizzera b

30 dicembre

1955

30 marzo

1956

Tagikistan

28 agosto

1992 S

21 dicembre

1991

Togo

28 febbraio

2003 A

28 maggio

2003

Trinidad e Tobago

19 maggio

1988 A

19 agosto

1988

Tunisia a

19 marzo

1969 A

19 giugno

1969

Ucraina

17 gennaio

1994 S

21 dicembre

1991

Ungheria f

23 ottobre

1970 A

23 gennaio

1971

Uruguay a

12 gennaio

1993

12 aprile

1993

Venezuela a

30 giugno

1966 A

30 settembre

1966

Zambia

1° marzo

1965 A

1° giugno

1965

a

Stati che hanno adottato i protocolli allegati 1, 2 e 3.

b

Stati che hanno adottato i protocolli allegati 1 e 2.

c

Stati che hanno adottati il protocollo allegato 1.

d

Stati che hanno adottato il protocollo allegato 3.

e

Stati che hanno adottato i protocolli allegati 2 e 3.

f

Stati che hanno adottato il protocollo allegato 2.


RU 1956 107; FF 1954 II 565 ediz. ted. 557 ediz. franc.


1 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz franc. della presente Raccolta.
2 La presente conv. è ancora applicabile per la Svizzera solo nei rapporti con gli Stati contraenti che non hanno aderito alla conv. universale, riveduta a Parigi nel 1971 (RS 0231.101 art. 9 n. 4).
3 RU 1956 105
4 RS 0.231.12/.15
5 Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (http://www.dfae.admin.ch/trattati).


Stato 15 aprile 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali