Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Allegato I Legge uniforme
sulla cambiale e sul vaglia cambiario Titolo I
Della cambiale Capitolo I
Della emissione e della forma della cambiale

< Art. 59
> Art. 61

Art. 60

Se la cambiale è stata accettata da intervenienti che hanno il loro domicilio nel luogo del pagamento o se sono state indicate per pagare al bisogno persone che hanno il loro domicilio nel detto luogo, il portatore deve presentare la cambiale a tutte queste persone e, se del caso, levare protesto per mancato pagamento non più tardi del giorno seguente all’ultimo consentito per levare il protesto.

Se il protesto non è levato entro questo termine, colui che ha apposto l’indicazione al bisogno o per il quale la cambiale è stata accettata e i giranti susseguenti sono liberati.


Stato 11. luglio 2006
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