Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

0.221.371

Traduzione1

Convenzione
relativa alla legge applicabile ai trust ed
al loro riconoscimento

Conclusa all’Aia il 1° luglio 1985

Approvata dall’Assemblea federale il 20 dicembre 20062

Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 26 aprile 2007

Entrata in vigore per la Svizzera il 1° luglio 2007

(Stato 9  gennaio 2012)

Gli Stati firmatari della presente Convenzione,

considerando che il trust è un istituto peculiare creato dai tribunali di equità dei paesi della Common Law, adottato da altri paesi con alcune modifiche,

hanno convenuto di stabilire disposizioni comuni relative alla legge applicabile ai trust e di risolvere i problemi più importanti relativi al loro riconoscimento,

hanno deciso di stipulare a tal fine una Convenzione e di adottare le seguenti disposizioni:

Capitolo I: Campo di applicazione

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Capitolo II: Legge applicabile

Art. 6

Art. 7

Art. 8

Art. 9

Art. 10

Capitolo III: Riconoscimento

Art. 11

Art. 12

Art. 13

Art. 14

Capitolo IV: Disposizioni generali

Art. 15

Art. 16

Art. 17

Art. 18

Art. 19

Art. 20

Art. 21

Art. 22

Art. 23

Art. 24

Art. 25

Capitolo V: Clausole finali

Art. 26

Art. 27

Art. 28

Art. 29

Art. 30

Art. 31

Art. 32 Campo d’applicazione il 9 gennaio 2012

Campo d’applicazione il 9 gennaio 20123

Stati parte

Ratifica Adesione (A)

Entrata in vigore

Australia

17 ottobre

1991

1° gennaio

1992

Canada* a

20 ottobre

1992

1° gennaio

1993

Cina

Hong Kong

16 giugno

1997

1° luglio

1997

Italia

21 febbraio

1990

1° gennaio

1992

Liechtenstein

13 dicembre

2004 A

1° aprile

2006

Lussemburgo*

16 ottobre

2003

1° gennaio

2004

Malta

  7 dicembre

1994 A

1° marzo

1996

Monaco*

  1° giugno

2007 A

1° settembre

2008

Paesi Bassib

28 novembre

1995

1° febbraio

1996

Regno Unito* c

17 novembre

1989

1° gennaio

1992

San Marino

28 aprile

2005 A

1° agosto

2006

Svizzera

26 aprile

2007

1° luglio

2007

*

Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito della Conferenza dell’Aja: HYPERLINK "http://hcch.e-vision.nl/index_fr.php" oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

a

La Conv. s’applica alle province Alberta, Columbia Britannica, Isola Principe Edoardo, Manitoba, Nuovo Brunswick, Saskatchewan, Terranova e Labrador nonché Nuova Scozia.

b

La Conv. s’applica solo al Regno in Europa.

c

La Conv. s’applica inoltre a Akrotiri e Dhekelia (basi britanniche a Cipro), alle Bermuda, alla Georgia del Sud e alle Isole Sandwich del Sud, a Gibilterra, a Guernesey, all’Isola di Man, alle Isole Malvine, alle Isole Turche e Caicos, alle Isole Vergini Britanniche, a Jersey, a Montserrat, a Sant’Elena ed alla Terra antartica britannica.


RU 2007 2855; FF 2006 517


1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
2 Art. 1 cpv. 1 del DF del 20 dic. 2006 (RU 2007 2849).
3 RU 2007 2863 e 2012 465. Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).


Stato 9 gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali