Capitolo V: Clausole finali
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Art. 32
Il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi notificherà agli Stati membri della Conferenza, nonché agli Stati che vi avranno aderito, in conformità alle disposizioni dell’articolo 28:
- a)
- le firme e le ratifiche, le accettazioni e le approvazioni di cui all’articolo 27;
- b)
- la data alla quale la Convenzione entrerà in vigore in conformità alle disposizioni dell’articolo 30;
- c)
- le adesioni e le obiezioni alle adesioni di cui all’articolo 28;
- d)
- le estensioni di cui all’articolo 29;
- e)
- le dichiarazioni di cui all’articolo 20;
- f)
- le riserve o i ritiri di riserve di cui all’articolo 26;
- g)
- le denunce di cui all’articolo 31.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a L’Aja, il 1° luglio 1985, in francese ed inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Governo del Regno dei Paesi Bassi, e di cui una copia autenticata sarà consegnata, per le vie diplomatiche, a ciascuno Stato membro della Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato al momento della sua quindicesima sessione.
(Seguono le firme)
Stato 9 gennaio 2012
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