Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo V: Clausole finali
< Art. 31

Art. 32

Il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi notificherà agli Stati membri della Conferenza, nonché agli Stati che vi avranno aderito, in conformità alle disposizioni dell’articolo 28:

a)
le firme e le ratifiche, le accettazioni e le approvazioni di cui all’articolo 27;
b)
la data alla quale la Convenzione entrerà in vigore in conformità alle disposizioni dell’articolo 30;
c)
le adesioni e le obiezioni alle adesioni di cui all’articolo 28;
d)
le estensioni di cui all’articolo 29;
e)
le dichiarazioni di cui all’articolo 20;
f)
le riserve o i ritiri di riserve di cui all’articolo 26;
g)
le denunce di cui all’articolo 31.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a L’Aja, il 1° luglio 1985, in francese ed inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Governo del Regno dei Paesi Bassi, e di cui una copia autenticata sarà consegnata, per le vie diplomatiche, a ciascuno Stato membro della Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato al momento della sua quindicesima sessione.

(Seguono le firme)


Stato 9 gennaio 2012
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