Capitolo V: Clausole finali
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Art. 29
Uno Stato che comprende due o pił unitą territoriali nelle quali vengono applicate differenti norme giuridiche potrą, al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che la presente Convenzione si applicherą a tutte le sue unitą territoriali o solamente ad una o pił di queste, e potrą in ogni momento modificare detta dichiarazione formulando una nuova dichiarazione.
Tali dichiarazioni saranno notificate al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi e indicheranno espressamente le unitą territoriali alle quali la Convenzione si applica.
Se uno Stato non emette dichiarazioni ai sensi di quest’articolo, la Convenzione si applica a tutte le unitą territoriali di detto Stato.
Stato 9 gennaio 2012
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