Capitolo I: Campo di applicazione
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Art. 2
Ai fini della presente Convenzione, per trust s’intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato.
Il trust è caratterizzato dai seguenti elementi:
- a)
- i beni in trust costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee;
- b)
- i beni in trust sono intestati al trustee o ad un’altra persona per conto del trustee;
- c)
- il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee.
Il fatto che il disponente conservi alcuni diritti e facoltà o che il trustee abbia alcuni diritti in qualità di beneficiario non è necessariamente incompatibile con l’esistenza di un trust.
Stato 9 gennaio 2012
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