Parte III Compravendita di merci
Capitolo II: Obblighi del venditore
Sezione III Diritti del compratore in caso di violazione del contratto da parte del venditore
< Art. 50
> Art. 52
Art. 51
1 Se il venditore fornisce soltanto una parte delle merci o se soltanto una parte delle merci fornite è conforme al contratto, gli articoli da 46 a 50 si applicano per quanto concerne la parte mancante o non conforme.
2 Il compratore può dichiarare sciolto il contratto soltanto se l’inadempimento parziale o la fornitura non conforme al contratto costituisce una violazione essenziale del contratto.
Stato 23 aprile 2012
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