Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte III Compravendita di merci
Capitolo II: Obblighi del venditore
Sezione III Diritti del compratore in caso di violazione del contratto da parte del venditore
< Art. 50
> Art. 52

Art. 51

1 Se il venditore fornisce soltanto una parte delle merci o se soltanto una parte delle merci fornite è conforme al contratto, gli articoli da 46 a 50 si applicano per quanto concerne la parte mancante o non conforme.

2 Il compratore può dichiarare sciolto il contratto soltanto se l’inadempimento parziale o la fornitura non conforme al contratto costituisce una violazione essenziale del contratto.


Stato 23 aprile 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali