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Art. 5
Nel caso di trasferimento della dimora abituale d’un minorenne da uno a un altro Stato contraente, le misure prese dalle autorità dello Stato della vecchia dimora abituale rimangono in vigore fintanto che le autorità della nuova dimora abituale non le revochino o non ne sostituiscano altre.
Le misure prese dalle autorità dello Stato della vecchia dimora abituale sono revocate e sostituite soltanto dopo che quelle autorità ne siano state avvisate.
Nel caso di trasferimento d’un minorenne, che era sotto la protezione delle autorità dello Stato di cui è cittadino, le misure prese da queste secondo la loro legge interna rimangono in vigore nello Stato della nuova dimora abituale.
Stato 1° luglio 2009
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