Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

0.211.230.02

Traduzione1

Convenzione
sugli aspetti civili del rapimento internazionale
di minori

Conchiusa a La Haye il 25 ottobre 1980
Approvata dall’Assemblea federale il 21 giugno 19832
Strumento di ratificazione depositato dalla Svizzera l’11 ottobre 1983
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1984

(Stato 3  novembre 2011)

Gli Stati firmatari della presente Convenzione,

Profondamente convinti che l’interesse del minore č d’importanza primaria per ogni questione relativa alla sua custodia,

Desiderosi di proteggere il minore, sul piano internazionale, contro gli effetti nocivi di un trasferimento o di un mancato ritorno illeciti, di stabilire procedure che garantiscano il ritorno immediato del minore nello Stato della sua dimora abituale e di assicurare la protezione del diritto di visita,

Hanno risolto di concludere una Convenzione a tal fine e convenuto le seguenti disposizioni:

Capo I Campo d’applicazione della Convenzione

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Capo II Autoritā centrali

Art. 6

Art. 7

Capo III Ritorno del minore

Art. 8

Art. 9

Art. 10

Art. 11

Art. 12

Art. 13

Art. 14

Art. 15

Art. 16

Art. 17

Art. 18

Art. 19

Art. 20

Capo IV Diritto di visita

Art. 21

Capo V Disposizioni generali

Art. 22

Art. 23

Art. 24

Art. 25

Art. 26

Art. 27

Art. 28

Art. 29

Art. 30

Art. 31

Art. 32

Art. 33

Art. 34

Art. 35

Art. 36

Capo VI Disposizioni finali

Art. 37

Art. 38

Art. 39

Art. 40

Art. 41

Art. 42

Art. 43

Art. 44

Art. 45

Appendice
- Richiesta in vista del ritorno
- Elenco delle autoritā centrali incaricate di soddisfare agli obblighi imposti dalla Convenzione con...
- Svizzera
- Campo d’applicazione il 3 novembre 2011


RU 1983 1694; FF 1983 I 93


1 Il testo originale francese č pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
2 Art. 1 lett. b del DF del 21 giu. 1983 (RU 1983 1680).


Stato 3 novembre 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali