Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capo I Campo d’applicazione della Convenzione
< Art. 4
> Art. 6

Art. 5

A’ sensi della presente Convenzione:

a)
il «diritto di custodia» comprende il diritto vertente sulla cura della persona del minore e, in particolare, quello di decidere della sua dimora;
b)
il «diritto di visita» comprende il diritto di condurre il minore, per un periodo limitato, in un luogo diverso da quello della sua dimora abituale.

Stato 3 novembre 2011
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