Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capo I Campo d’applicazione della Convenzione
> Art. 2

Art. 1

La presente Convenzione mira:

a)
ad assicurare il ritorno immediato dei minori trasferiti o trattenuti illecitamente in qualsiasi Stato contraente;
b)
a far rispettare di fatto negli altri Stati contraenti i diritti di custodia e di visita vigenti in uno Stato contraente.

Stato 3 novembre 2011
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