Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo V Cooperazione
< Art. 20 Espletamento delle procedure di adozione nello Stato di accoglienza
> Art. 22 Scambio di informazioni

Art. 21 Cooperazione in materia di protezione di minori

1.  Gli Stati contraenti si impegnano a prendere misure atte a proteggere i minori adottati in base alle disposizioni del presente accordo.

2.  Gli Stati contraenti accertano che il minore proveniente da uno Stato contraente e adottato sul territorio dell’altro Stato contraente benefici della protezione e dei diritti concessi ai minori con nazionalità di tale Stato o dimora abituale sul suo territorio.

3.  Se la permanenza del minore nella famiglia adottiva non è più conforme al suo interesse preminente, l’autorità centrale dello Stato di accoglienza deve adottare senza indugio tutte le misure necessarie alla sua protezione. Lo Stato di accoglienza veglia affinché il minore venga collocato in un altro ambiente favorevole al suo sviluppo, e informa l’autorità centrale dello Stato di origine.

4.  Gli Stati contraenti devono adottare le misure adeguate per far rientrare il minore nel suo Stato di origine se questa è l’unica soluzione atta a garantire il suo interesse preminente.


Stato 11. luglio 2006
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