Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

0.211.213.02

Traduzione1

Convenzione
concernente il riconoscimento e l’esecuzione
delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari

Conchiusa all’Aia il 2 ottobre 1973

Approvata dall’Assemblea federale il 4 marzo 19762

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 18 maggio 1976

Entrata in vigore per la Svizzera il 1° agosto 1976

(Stato 1° agosto 2008)

Gli Stati firmatari della presente Convenzione,

Desiderosi di stabilire disposizioni comuni per disciplinare il riconoscimento e l’esecuzione reciproci di decisioni inerenti alle obbligazioni alimentari verso gli adulti,

Desiderosi di coordinare queste disposizioni e quelle della Convenzione del 15 aprile 19583 concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari verso i figli,

hanno deciso di concludere una convenzione a tal fine e hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Capitolo I Campo d’applicazione della convenzione

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Capitolo II Condizioni del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 8

Art. 9

Art. 10

Art. 11

Art. 12

Capitolo III Procedura di riconoscimento e d’esecuzione delle decisioni

Art. 13

Art. 14

Art. 15

Art. 16

Art. 17

Capitolo IV Disposizioni completive inerenti alle istituzioni pubbliche

Art. 18

Art. 19

Art. 20

Capitolo V Transazioni

Art. 21

Capitolo VI Disposizioni diverse

Art. 22

Art. 23

Art. 24

Art. 25

Art. 26

Art. 27

Art. 28

Art. 29

Capitolo VII Disposizioni finali

Art. 30

Art. 31

Art. 32

Art. 33

Art. 34

Art. 35

Art. 36

Art. 37 Campo d'applicazione il 1° agosto 2008

Campo d'applicazione il 1° agosto 20084

Stati partecipanti

Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Australia*

20 ottobre

2000 A

  1° febbraio

2002

Ceca, Repubblica*

28 gennaio

1993 S

  1° gennaio

1993

Danimarca*

  7 ottobre

1987

  1° gennaio

1988

Isole Faeröer*

  7 ottobre

1987

  1° gennaio

1988

Estonia*

17 dicembre

1996 A

  1° aprile

1998

Finlandia*

29 aprile

1983

  1° luglio

1983

Francia

19 luglio

1977

  1° ottobre

1977

Germania*

28 gennaio

1987

  1° aprile

1987

Grecia*

13 novembre

2003

  1° febbraio

2004

Italia*

  2 ottobre

1981

  1° gennaio

1982

Lituania*

  5 giugno

2002 A

  1° ottobre

2003

Lussemburgo*

19 marzo

1981

  1° giugno

1981

Norvegia*

12 aprile

1978

  1° luglio

1978

Paesi Bassi*

12 dicembre

1980

  1° marzo

1981

Antille olandesi

12 dicembre

1980

  1° marzo

1981

Aruba

12 dicembre

1980

  1° marzo

1981

Polonia*

14 febbraio

1995 A

  1° luglio

1996

Portogallo*

  4 dicembre

1975

  1° agosto

1976

Regno Unito*

21 dicembre

1979

  1° marzo

1980

Isola di Man*

  5 gennaio

1984

  1° aprile

1985

Jersey

15 agosto

2003

  1° novembre

2003

Slovacchia*

26 aprile

1993 S

  1° gennaio

1993

Spagna

16 giugno

1987

  1° settembre

1987

Svezia*

17 febbraio

1977

  1° maggio

1977

Svizzera

18 maggio

1976

  1° agosto

1976

Turchia*

23 agosto

1983

  1° novembre

1983

Ucraina*

  3 aprile

2007 A

  1° agosto

2008

Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazione non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultare sul sito Internet della Conferenza dell’Aja: HYPERLINK "http://hcch.e-vision.nl/index_fr.php" oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.


RU 1976 1559; FF 1975 II 1365


1 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
2 Art. 2 cpv. 1 del DF del 4 mar. 1976 (RU 1976 1557).
3 RS 0.211.221.432
4 Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (http://www.dfae.admin.ch/trattati).


Stato 1° agosto 2008
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali