Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

0.192.122.974

Traduzione1

Accordo
sullo statuto giuridico in Svizzera della
Banca Europea d’Investimento

Conchiuso il 24 marzo 1972
Approvato dall’Assemblea federale il 27 settembre 19722
Istrumento di ratificazione notificato dalla Svizzera il 14 novembre 1972
Entrato in vigore con effetto dal 1° agosto 1971

Il Consiglio federale svizzero e la Banca Europea d’Investimento

con sede provvisoria a Lussemburgo hanno conchiuso il seguente accordo allo scopo di precisare lo statuto giuridico in Svizzera della Banca e dei suoi funzionari.

Titolo I Personalitā giuridica

Art. 1

Titolo II Giurisdizione dei tribunali svizzeri

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Titolo III Operazioni

Art. 6

Titolo IV Beni e averi

Art. 7

Art. 8

Art. 9

Titolo V Statuto fiscale

Art. 10

Titolo VI Funzionari della Banca

Art. 11

Titolo VII Composizione delle controversie

Art. 12

Disposizioni finali

Art. 13

Per il

Consiglio federale svizzero:

Per la Banca

Europea d’Investimento:

Paul R. Jolles

Yves Le Portz


 RU 1972 2602; FF 1972 II 113


1 Il testo originale č pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
2 RU 1972 2600


Stato 11. luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali