Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione II Fine delle funzioni consolari
< Art. 25 Fine delle funzioni di membro d’un posto consolare
> Art. 26 Partenza dal territorio dello Stato di residenza

Le funzioni di membro d’un posto consolare cessano segnatamente con:
a.
la notificazione dallo Stato d’invio allo Stato di residenza della cessazione da tali funzioni;
b.
il ritiro dell’exequatur;
c.
la notificazione dallo Stato d’invio allo Stato di residenza d’avere cessato di considerare membro del personale consolare la persona della quale si tratta.
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