Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capo V Disposizioni finali
< Art. 78 Notificazione da parte del Segretario generale

Art. 79 Testi facenti fede

L’originale della presente Convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno parimente fede, sarà depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne invierà copia, certificata conforme, a tutti gli Stati appartenenti a una delle quattro categorie menzionate nell’articolo 74.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati dai loro governi, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Vienna, il ventiquattro aprile milienovecentosessantatre.

(Seguono le firme)

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