Capo I Delle relazioni consolari in generale
Sezione I Stabilimento e condotta delle relazioni consolari
< Art. 6 Esercizio delle funzioni consolari fuori della circoscrizione consolare
> Art. 8 Esercizio di funzioni consolari per conto d’uno Stato terzo
Art. 7 Esercizio di funzioni consolari in uno Stato terzo
Lo Stato d’invio può, dopo averlo notificato agli Stati interessati e qualora uno di essi non s’opponga espressamente, incaricare un posto consolare stabilito in uno Stato d’assumere l’esercizio di funzioni consolari in un altro Stato.
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