Capo IV Disposizioni generali
< Art. 68 Natura facoltativa dell’istituzione delle funzioni consolari onorarie
> Art. 70 Esercizio di funzioni consolari da una missione diplomatica
Art. 69 Agenti consolari non capi di posti consolari
1. Ogni Stato č libero di risolvere se stabilire o ammettere delle agenzie consolari gestite da agenti consolari non designati come capi di posto consolari dallo Stato d’invio.
2. Le condizioni nelle quali le agenzie consolari secondo il paragrafo 1 del presente articolo possono esercitare la loro attivitą, come anche i privilegi e le immunitą di cui possono godere gli agenti consolari che le amministrano, sono stabiliti mediante accordo tra lo Stato d’invio e lo Stato di residenza.
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali