Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capo III Ordinamento applicabile ai funzionari consolari onorari e ai posti consolari da essi diretti
< Art. 58 Disposizioni generali concernenti le agevolezze, i privilegi e le immunitą
> Art. 60 Esenzione fiscale delle stanze consolari

Art. 59 Protezione delle stanze consolari

Lo Stato di residenza prende le misure necessarie per proteggere le stanze consolari d’un posto consolare diretto da un funzionario consolare onorario e impedire che siano invase o danneggiate e che la pace del posto consolare sia turbata o la sua dignitą diminuita.

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