Capo I Delle relazioni consolari in generale
Sezione I Stabilimento e condotta delle relazioni consolari
< Art. 3 Esercizio delle funzioni consolari
> Art. 5 Funzioni consolari
Art. 4 Stabilimento d’un posto consolare
1. Un posto consolare può essere stabilito sul territorio dello Stato di residenza solamente con il consenso di questo Stato.
2. La sede del posto consolare, la sua classe e la sua circoscrizione consolare sono determinate dallo Stato d’invio e sottoposte all’approvazione dello Stato di residenza.
3. Modifiche ulteriori possono essere apportate dallo Stato d’invio alla sede del posto consolare, alla sua classe e alla sua circoscrizione consolare, solamente con il consenso dello Stato di residenza.
4. Il consenso dello Stato di residenza è parimente richiesto qualora un consolato generale o un consolato voglia aprire un viceconsolato o un’agenzia consolare in un luogo diverso da quello in cui esso stesso è stabilito.
5. Il consenso espresso e precedente dello Stato di residenza è parimente richiesto per l’apertura d’un ufficio che faccia parte d’un consolato esistente, fuori della sede di quest’ultimo.