Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione I Agevolezze, privilegi e immunità concernenti il posto consolare
< Art. 38 Comunicazione con le autorità dello Stato di residenza
> Art. 40 Protezione dei funzionari consolari

Art. 39 Diritti e tasse consolari

1.  Il posto consolare può riscuotere nel territorio dello Stato di residenza i diritti e le tasse previsti per gli atti consolari dalle leggi e dai regolamenti dello Stato d’invio.

2.  Le somme riscosse a titolo di diritti e tasse di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le relative ricevute sono esenti da ogni imposta e tassa dello Stato di residenza.

Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali