Sezione I Agevolezze, privilegi e immunità concernenti il posto consolare
< Art. 28 Agevolezze accordate al posto consolare per la sua attività
> Art. 30 Abitazione
Art. 29 Uso della bandiera e dello stemma nazionali
1. Lo Stato d’invio ha il diritto d’adoperare nello Stato di residenza la sua bandiera nazionale e il suo stemma con le armi dello Stato conformemente alle disposizioni del presente articolo.
2. La bandiera nazionale dello Stato d’invio può essere inalberata e, lo stemma con le armi dello Stato, collocato sull’edificio occupato dal posto consolare e sulla sua porta d’entrata, come anche sulla residenza del capo d’un posto consolare e sui suoi mezzi di trasporto quando sono adoperati per i bisogni del servizio.
3. Nell’esercizio del diritto accordato nel presente articolo, sarà tenuto conto delle leggi, dei regolamenti e degli usi dello Stato di residenza.
Stato 10 aprile 2013
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